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ECOBONUS: DETRAZIONE MAGGIORATA

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ECOBONUS E MAXI AGEVOLAZIONI

Maxi agevolazione per far ripartire l’edilizia, con possibili effetti economici benefici oltre i 20 miliardi in un anno e mezzo. Ma serve attenzione da parte dei consumatori. Infatti, potranno godere dell’Ecobonus maggiorato al 110% le spese dal 1° luglio in avanti, che saranno detraibili dalle tasse nell’arco di cinque anni.

E non si potranno super-agevolare interventi quali il rifacimento degli infissi o l’installazione di un nuovo condizionatore a meno che non siano inseriti in lavori strutturali di ben altra portata.

Il governo ha inserito nel decreto Rilancio un potenziamento della detrazione fiscale del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Questa super-agevolazione vale “per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici“.

L’Ecobonus al 110% e l’affine Sismabonus sono contenuti all’articolo 128 del testo. Recita la relativa relazione illustrativa che con esso “si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di:

  • efficienza energetica;
  • riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo”.

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LAVORI STRUTTURALI

Ricordano dall’Ance un primo, importante, paletto per i proprietari di casa ‘comuni’. I cosiddetti interventi “minori” continuano ad esser agevolati per la loro strada e che prevede una detrazione al 50% in dieci anni per serramenti e condizionatori.

L’Ecobonus al 110% scatta solo se questi lavori sulle singole unità immobiliari vengono effettuati nell’ambito di un più ampio intervento che agisce sull’intero edificio.

Il primo comma elenca i casi che abilitano la detrazione:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici simili interventi sugli edifici unifamiliari con limite secco a 30 mila euro.

Al terzo comma si specifica che arriveranno decreti che specificheranno i requisiti tecnici minimi per poter accedere all’ecobonus. Il principio base è il miglioramento di due classi energetiche degli stabili ma nell’ultima versione questo paletto è stato edulcorato. Infatti, se questo non è possibile, basta “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)”.

Inoltre, c’è poi un paletto ulteriore che riguarda la destinazione degli immobili oggetto di intervento. Secondo l’interpretazione che ne dà Ance, in attesa dei testi definitivi, sono da intendere diretti alle persone fisiche.

Alt agli sconti per gli edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale. In pratica, via libera all’ecobonus su tutti gli appartamenti in condominio ma stop alle villette che non sono l’abitazione principale.

INTERVENTI SISMISICI E FOTOVOLTAICO

Proseguendo la lettura della relazione illustrativa, si trova l’allargamento della detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici. Per quel che riguarda il Sismabonus, sarà ammesso nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che supera i 1.500 comuni di appartenenza.

Nei due successivi commi si allarga il campo d’azione alla installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati. La detrazione del sismabonus resta maggiorata se l’installazione dei pannelli avviene insieme agli interventi strutturali di cui sopra, o a quelli anti-sismici.

Stesso discorso per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, anch’esse incentivate al 110% ma con l’obbligo di intervento strutturale abbinato.

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SCONTO IN FATTURA

Importante novità dell’ecobonus è infine quella che riguarda la possibilità di cedere il credito maturato alle banche. Per tali interventi “il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari”.

In pratica, la novità è che il condominio potrà appaltare lavori per 100 e incassare un pari sconto dal fornitore, che incassa la liquidità dalla banca girandole un credito fiscale da 110. I condomini avrebbero i lavori gratis, le imprese un pagamento sicuro dei lavori e per le banche un margine del 10% spalmato in cinque anni.

RICADUTE SULL’ECONOMIA

Secondo una stima dell’Ance, i lavori aggiuntivi potrebbero valere 6 miliardi nell’arco dei diciotto mesi di efficacia e generare un effetto sull’economia da 21 miliardi. Servirà tempo perché questi effetti si realizzino, perché sono intesi come “lavori conclusi” ma ci vorranno mesi prima che i cantieri si mettano in moto.

Si tratta di stime coerenti con quanto riferito dal ministro Patuanelli nei giorni scorsi. Recenti ragionamenti consideravano che le minori entrate fiscali grazie all’ecobonus nel quinquennio su cui varrà la misura dovrebbero attestarsi su 16 miliardi di euro totali.

Il Mef è però sicuro che “l’aumento del gettito legato agli effetti moltiplicativi dell’investimento iniziale consenta alla misura di ripagarsi praticamente da sola”.

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