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MURO DI RECINZIONE IN GIARDINO

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MURO DI RECINZIONE: INTRODUZIONE

Condominio: un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva non può di per se ritenersi incluso tra le parti comuni. Questo poiché tale bene può essere compreso tra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune. Ovvero ove sussista un titolo negoziale che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune.

Il muro di recinsione è quella costruzione che serve per delimitare la proprietà, per dividere appunto due terreni che siano cortili, terreni, giardini.

Ogni costruzione posta su terreni confinanti deve essere a distanza minima da altra costruzione di almeno tre metri. Lo stabilisce l’articolo 873 c.c. che così recita: ” le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.

Tale regola vale anche per il muro di recinzione, che non può costruirsi a meno di tre metri dal confine.

ART. 873 CC.

Al muro “di cinta” (o “di recinzione”) fa riferimento l’art. 878 c.c. che al primo comma dispone che il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’art. 873 c.c.

La giurisprudenza chiarisce quando un muro può essere qualificato come muro di cinta (o di recinzione) ossia quando sussistono determinate caratteristiche:

  • Non deve avere un’altezza superiore ai tre metri;
  • Deve emergere dal suolo;
  • Bisogna che sia destinato esclusivamente a demarcare la linea di confine;
  • Deve essere isolato, cioè distaccato su entrambe le facce da altre costruzioni.

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione e, pertanto, esula da tale nozione il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, posto che un simile manufatto non si configura separato dall’edificio cui inerisce e resta nel medesimo incorporato (Cass. civ. n.8922 del 6 aprile 2017).

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ART. 1117

L’art. 1117 Cc considera di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, a prescindere dall’eventuale godimento periodico del bene e, fatta salva la diversa proprietà risultante dal titolo, «tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, il muro maestro, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.

2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

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