BONUS FACCIATE: INTRODUZIONE
Come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, il Bonus Facciate 2020 è una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Gli immobili interessati sono quelli ricadenti in zona “A” (centro storico) , ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; e quelli ricadenti in zona “B” (in genere zone adiacenti al centro storico) ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq
In base all’emendamento approvato in via definitiva nella Legge di Bilancio 2020 è previsto una sgravio IRPEF pari al 90% delle spese sostenute per un importo massimo pari a 192000 euro. La detrazione è usufruibile per le spese sostenute durante l’anno solare 2020.
Il bonus facciate è pensato per dare un nuovo volto alle città italiane ed in base ad esso i contribuenti possono fruire dello sgravio fiscale in caso di lavori di ristrutturazione degli esterni degli edifici condominiali e non.
NOVITÀ
Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 riguardo il Bonus Facciate sono:
- il bonus facciate è diventato un bonus autonomo non più collegato al bonus ristrutturazioni;
- il bonus non può essere applicato agli interventi sugli impianti, come pluviali o cavi: vengono ammessi al bonus solo gli interventi relativi a “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Dunque, vengono esclusi tutti gli impianti e gli elementi come gli infissi;
- la detrazione non è prevista per alcune zone a bassa intensità di urbanizzazione: ciò vuol dire che la possibilità di detrazione sarà ammessa solo per gli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B, mentre restano escluse le zone C, ossia area adibite a nuovi complessi insediativi con bassa intensità di urbanizzazione;
- Il bonus facciate pari al 50% è stato esteso ai titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, per lo più alberghi o società che possiedono immobili ad uso strumentale;
- il bonus è stato allineamento con la disciplina dell’Ecobonus per il cappotto termico. La nuova versione lascia invariato lo sconto per i casi di pulitura o tinteggiatura esterna che rimane al 90%. Nel caso di ritocco dell’intonaco per almeno il 10% della facciata, sarà necessario rispettare i requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che indurranno molti soggetti a scegliere di realizzare un cappotto termico;
- Infine, il bonus potrà essere riconosciuto anche in caso di manutenzione ordinaria, per cui sarà sufficiente ritinteggiare la casa per poterne usufruire.

A CHI SPETTA?
Alla detrazione per il bonus facciate possono accedere sia i lavoratori autonomi che i dipendenti o i pensionati, i primi in sede di dichiarazione annuale dei redditi, i secondi con la presentazione del modello 730.
L’incentivo fiscale spetta a coloro che nel 2020 effettuano lavori di ristrutturazione nel centro storico (zona A) o in periferia (zona B), nelle grandi città o nei piccoli comuni, di:
- Facciata di una casa privata;
- Facciata del condominio.
Il bonus facciate, tra le detrazioni più corpose del Bonus Casa 2020, in questi casi, è pari al 90% delle spese sostenute per un importo non superiore ai 192000 euro.
Quindi, in definitiva, può accede al bonus:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
- il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
- l’inquilino;
- il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.
Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
- il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

SPESE AMMESSE E SPESE ESCLUSE
I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:
- in primis, interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- intonacatura;
- verniciatura;
- rifacimento di ringhiere;
- infine, decorazioni.
Le spese non detraibili tramite il bonus facciate, invece, sono quelle relativi agli interventi sugli impianti di illuminazione e sugli impianti pluviali o cavi tv.
Nello specifico, l’articolo 25 del DDL di Bilancio 2020 prevede che le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati:
- Al recupero della facciata;
- Al restauro della facciate
possono essere portare in detrazione dalle tasse.
BONUS FACCIATE O ECOBONUS?
Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori chiarimenti sulla possibilità di accedere contemporaneamente, sia al “bonus facciate” che ad altri benefici fiscali, quali in particolare il cosiddetto “Ecobonus” nel caso di rifacimento di intonaci in quantità superiore al 10% della superficie della facciata, i due benefici fiscali non sono incompatibili tra loro, ed anzi possono essere sommati, con le rispettive differenti modalità, come anche quelli derivanti da interventi di ristrutturazione.
Devo tuttavia precisare quanto segue:
- Il calcolo del 10% della superficie delle facciate, oltre il quale si rende obbligatorio l’utilizzo di materiali che garantiscano per ciascuna zona climatica di appartenenza un valore di trasmittanza termica non superiore a quelli indicati nella Tabella 2 dell’allegato B del DM 11/3/2008 (rivestimento a cappotto) va fatto sulle superfici disperdenti degli intonaci, e quindi non sulle pareti dei vani scala, e non sulle superfici delle finestre
- Per la detrazione fiscale delle spese relative all’eventuale rivestimento a cappotto è lo stesso comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio che rimanda al cosiddetto Ecobonus, come precisato all’ultimo capoverso che dice che, “in tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. In tal caso e per tale tipo di spesa il beneficio fiscale al quale si accede è quello relativo all’efficientamento energetico e non al “bonus facciate”.

IN ATTESA DI UN CHIARIMENTO..
Mentre siamo in attesa di una comunicazione ufficiale, Federarchitetti sostiene che le due detrazioni non si sovrappongano, ma che, nell’ambito di uno stesso intervento, le diverse lavorazioni siano scisse e ognuna usufruisca di un bonus sulla base delle sue caratteristiche. Per esempio, i lavori di tinteggiatura avrebbero diritto al bonus facciate, mentre i lavori in grado migliorare l’efficienza energetica dell’immobile avrebbero accesso all’Ecobonus.
Prendendo come esempio un intervento di rivestimento a cappotto, è proprio il comma 220 della Legge di Bilancio 2020 a rimandare all’Ecobonus quando afferma che gli interventi sono soggetti ai controlli dell’Enea.
Sempre restando nell’ambito dell’isolamento a cappotto, c’è un dubbio ancora irrisolto: con quale detrazione sono agevolati l’installazione di un ponteggio e l’ultimo strato di intonaco? Si tratta di lavorazioni comuni sia agli interventi di rifacimento delle facciate sia a quelli di miglioramento della prestazione energetica.
Con una interpretazione più favorevole al contribuente, Federarchitetti pensa che le spese sostenute per il ponteggio e per l’ultimo strato di intonaco possano essere ammesse al beneficio del bonus facciate. Volendo avere un atteggiamento più prudente, si potrebbero ripartire tali spese proporzionalmente imputandole in parte al rifacimento facciate e in parte all’efficientamento energetico, con i rispettivi benefici fiscali del 90% o del 65%.
Infatti, per avere maggiori certezze, sembra che sia indispensabile un intervento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
CONCLUSIONI
Innanzitutto, il bonus facciate è stato pensato dal governo per ridare nuova linfa vitale agli investimenti in questo senso e per dare una nuova “faccia” alle nostre città, dato che le detrazioni spettano specialmente per coloro che effettuano gli interventi in zone di interesse storico.
Questo bonus, purtroppo, ha ancora dei vuoti legislativi che sollevano parecchi dubbi tra coloro che hanno intenzione di effettuare questo tipo di lavori. A questo proposito questa serie di articoli, oltre ad essere un luogo di informazione per i nostri lettori e anche un luogo di condivisione di idee e soluzioni. In compenso seguiremo con costanza e attenzione le varie novità a riguardo e sarà nostro compito aggiornare immediatamente l’articolo.
Infatti, sentiti libero di lasciare un commento con i tuoi dubbi e non solo, appena possibile non esiteremo a risponderti!
